san gerardo potenza

In occasione dei festeggiamenti in onore del Santo Patrono di Potenza e degli eventi e delle manifestazioni organizzate nei giorni precedenti e in concomitanza con la “Storica Parata dei Turchi”, la Città, e in particolare il Centro Storico, diviene meta di una moltitudine di persone che, considerato il loro numero e la conformazione dei luoghi, potrebbe ostacolare la preparazione degli eventi e il loro svolgimento senza problemi per la sicurezza e per l’incolumità pubblica.

Queste le motivazioni alla base dell’ordinanza sindacale che prevede l’istituzione della Zona a traffico limitato (ZTL) dalle ore 16 del 26 maggio 2018 alle ore 6 del 31 maggio 2018 e comunque fino a cessate esigenze, in tutta l’aree del centro storico, all’interno e lungo il perimetro circoscritto dalle seguenti vie: Corso XVIII Agosto, Via Beato Bonaventura, Via Vescovado, Discesa San Gerardo dall’intersezione con Via Carlo Bo, Via Due Torri, Via XX Settembre, Via Cairoli, Via Alianelli, Via IV Novembre, nonché Via del Popolo;
che sia consentita, entro l’area del Centro Storico così come delimitata al punto 1., la circolazione e la sosta ai soli veicoli delle forze di polizia, ai mezzi di soccorso, a quelli indicati nei successivi punti 3, 4 e 5 e ai mezzi autorizzati dall’Amministrazione comunale e muniti di apposito pass;
che sia consentito l’accesso alla ZTL ai residenti, ai domiciliati e ai dimoranti nell’ambito del Centro Storico come sopra descritto, agli esercenti e ai dipendenti di attività commerciali, produttive e di servizio site nella medesima area e a quelle figure per le quali il C.d.S. Consente la circolazione e la sosta temporanea in zone a traffico limitato;
che sia consentito l’accesso agli autorizzati, anche verbalmente dagli agenti in servizio di polizia stradale, per attività connesse allo svolgimento della festa del Santo Patrono o per il carico e scarico di merce presso gli esercizi del Centro Storico;
che sia consentito, altresì, l’accesso e la sosta alla ZTL per il servizio di soccorso e vigilanza, degli organi di polizia e di soccorso, servizio antincendio, mezzi del volontariato e di Protezione Civile;
che sia istituito il cambio di senso di marcia in Via Addone nel tratto compreso tra l’intersezione della stessa via con Via San Luca sino a Piazzale Azzarà (tratto che costeggia l’INPS) consentendo l’uscita verso Piazzale Azzarà e Via Pretoria (ingresso ex Palazzo Regione);
che la circolazione per chi percorre Via Runcini potrà proseguire con svolta verso sinistra in Via Pretoria, direzione Palazzo Bonifacio, quindi con divieto di svolta a destra in Via Addone.
La stessa ordinanza prevede la rimozione, con carro attrezzi e deposito presso le depositerie autorizzate, dei veicoli trovati in sosta nelle strade della ZTL che possono arrecare intralcio alla manifestazione o alla normale circolazione, ovvero di tutti quei veicoli non rientranti nelle categorie di soggetti autorizzati sopra più specificatamente elencate. Disposto inoltre che, dalle ore 16 del 26 maggio e fino a cessate esigenze il 31 maggio, l’efficacia della segnaletica verticale e orizzontale, già installata sui luoghi interessati dalla stessa ordinanza e non conforme o in contrasto con il contenuto della stessa, si intende temporaneamente sospesa.
Altro provvedimento riguarda i divieti inerenti la vendita di alcolici e relativi contenitori. Nell’area del Centro Storico cittadino, Piazza Vittorio Emanuele II, Corso XVIII Agosto 1860, Via Beato Bonaventura, Via Vescovado,Via Due Torri, Via XX Settembre, Via F.lli Cairoli, Via Alianelli , Piazza Mario Pagano, Via A. Rosica, Via IV Novembre, Via G. Mazzini, Corso Umberto, in viale Dante e Piazza Verdi, nonché lungo il percorso della Parata dei Turchi, Stadio Viviani-Viale Marconi-Via Verdi-Viale Dante-Via Vaccaro -Piazza XVIII Agosto- Corso Umberto I- Via Portasalza-Via Pretoria- Piazza Matteotti- Via Pretoria sino altezza Uffici INPS-Via Scafarelli-Largo Duomo, per il solo 29 maggio 2018, il divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione e in qualsiasi tipo di contenitore di vetro o in altro materiale potenzialmente utilizzabile quale strumento atto ad offendere o a turbare l’incolumità fisica e l’ordine pubblico, dal 26 al 30 maggio 2018, nella fascia oraria ricompresa tra le ore 17,00 e le ore 6,00 del giorno successivo; il divieto è diretto agli esercenti i pubblici esercizi con somministrazione di alimenti e bevande, agli esercenti commerciali di vendita al dettaglio e somministrazione in area pubblica o privata, ai laboratori artigianali alimentari con annessa attività di vendita di bevande, ai titolari di distributori automatici di bevande nonché per gli operatori, anche non professionali, che esercitano l’attività di vendita e somministrazione negli eventi di somministrazione temporanea in città; il divieto di cui sopra non si applica per l’effettuazione del servizio a domicilio del cliente; agli esercenti commerciali di vendita al dettaglio e somministrazione in area pubblica è fatto obbligo, dal 26 al 30 maggio 2018, senza limitazione di fascia oraria, di somministrare bevande (alcoliche e non) in contenitori monouso, in cartone o plastica e di predisporre idonei raccoglitori di rifiuti, adeguati alle necessità, per numero e per capienza, affinché i medesimi rifiuti non vengano dispersi nell’ambiente; nel territorio del Centro Storico cittadino, in viale Dante e Piazza Verdi, nonché lungo il percorso della Parata dei Turchi per il solo 29 maggio, il divieto di portare al seguito, a piedi o a bordo di veicoli, bevande alcoliche di qualsiasi gradazione e in contenitori di vetro o in altro materiale (alluminio, cartone ecc.) potenzialmente utilizzabile quale strumento atto ad offendere o turbare l’incolumità pubblica dal 26 al 30 maggio 2018, nella fascia oraria ricompresa tra le ore 17 e le ore 6 del giorno successivo. Il mancato rispetto delle prescrizioni di cui alla presente ordinanza, ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma non inferiore a € 25,00 e non superiore ad € 500,00.
Considerando inoltre come Potenza diventi durante le festività patronali meta di una moltitudine di persone che, per i motivi più vari, allestisce, in particolare nelle aree del Centro Storico e di Viale Dante, bivacchi ed accampamenti realizzati con tende e strutture precarie similari; che tali fenomeni:
costituiscono forme di occupazione abusiva di suolo pubblico di cui vengono limitati e compromessi l’accesso e la fruizione da parte della collettività;
possono essere fonte di pericolo e di rischio per l’incolumità, per l’igiene e per la sanità pubbliche;
possono associarsi a forme di danneggiamento dei beni pubblici e privati;
possono agevolare l’insorgere di schiamazzi e di episodi che turbano la quiete pubblica con conseguente compromissione della qualità della vita dei residenti delle aree interessate dai fenomeni;
arrecano danno all’immagine e al decoro della Città capoluogo di Regione;
ritenuto, quindi, opportuno e indispensabile, in occasione della ricorrenza e degli eventi di cui trattasi, adottare misure idonee a tutelare l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana, vietando comportamenti non conformi alle norme dell’ordinato vivere civile e garantendo la tutela del suolo e delle aree pubbliche e della loro indisturbata fruizione da parte della collettività; il Sindaco ha disposto che dalle ore 15 del 26 maggio 2018 alle ore 24 del 30 maggio 2018:
nel Centro Storico di questa Città, all’interno e lungo il perimetro circoscritto dalle seguenti vie: Corso XVIII Agosto, Via Beato Bonaventura, Via Vescovado, Discesa San Gerardo dall’intersezione con Via Carlo Bo, Via Due Torri, Via XX Settembre, Via Cairoli, Via Alianelli, Via IV Novembre, nonché Via del Popolo;
lungo Viale Dante e zone limitrofe, compresa la limitrofa Piazzetta Verdi;
di NON bivaccare e di NON installare tende ed altre strutture precarie per il pernottamento, per la dimora temporanea o per altro diverso uso;
di NON accamparsi e di NON sdraiarsi anche con giacigli, cartoni, materassi, coperte, sacchi a pelo o simili su suolo pubblico ed aperto all’uso pubblico;
di NON tenere o utilizzare bombole di GPL ed ogni altro strumento utilizzabile per la cottura o il riscaldamento di pasti, quali fornelli e simili;
di NON insudiciare e sporcare le aree pubbliche e le loro pertinenze, nonché abbandonare rifiuti di qualunque genere sulla strada.
D I S P O N E
che le violazioni alla presente ordinanza, ove non costituiscano fattispecie di reato, vengano punite con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00; è ammesso il pagamento in misura ridotta. Qualora il fatto accertato integri gli estremi di uno o più illeciti penali, il responsabile sarà deferito alla competente Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 347 del Codice di Procedura Penale;
che alla contestazione della sanzione amministrativa consegua l’interruzione della condotta vietata, l’allontanamento del trasgressore, la rimozione forzata di ogni mezzo e/o cosa pertinente alla violazione e l’immediato ripristino dello stato dei luoghi;
che la mancata interruzione delle condotte vietate o l’eventuale mancato ripristino dello stato dei luoghi comporti la sanzione amministrativa accessoria della confisca delle cose mobili utilizzate o destinate a commettere la violazione da conseguirsi mediante il sequestro cautelare degli stessi.
Si comunica inoltre che gli uffici comunali rimarranno chiusi nel pomeriggio del 29 maggio, dalle ore 16 alle ore 19 e l’apertura pomeridiana prevista sarà anticipata al 28 maggio, sempre dalle ore 16 alle ore 19.