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Nel marzo scorso, su queste pagine, avevamo pubblicato le rettifiche chieste ex lege dal giudice Gerardina Romaniello, a proposito del coinvolgimento suo e del marito, il dottor Saponara del San Carlo, nelle discussioni maturate a seguito delle notizie diffuse sulla cosiddetta “controregistrazione”, di cui la stampa ha dato ampio risalto, che la immortalerebbe col coniuge, nell’atto di discutere con una giornalista circa la pubblicazione del contenuto del celebre “audio shock” relativo alla morte della signora Presta all’ospedale San Carlo di Potenza, documento che ne aveva sollevato il caso a livello mediatico.

In riferimento al successivo articolo del 16/3/2019, dal titolo “La replica dell’ avvocato Singetta: 'La mia un ‘opinione garantista, volta ad invocare chiarezza'” la dottoressa Gerardina Romaniello ci scrive e chiede che venga disposta una nuova rettifica. I fatti e le circostanze da lei rappresentate nella precedente rettifica, pubblicata il 9/3/2019 –afferma- sono frutto di accertamento giudiziario, non di giustificazioni di parte; infatti -riferisce la scrivente- accogliendo la richiesta di “chiarezza”, occorre rappresentare che il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Catanzaro, a definizione di procedimenti scaturiti da iniziative di alcuni dei protagonisti di quello che lei definisce "piano mediatico", ha stabilito che: la registrazione del colloquio, in data 16.7.2014, fra la giornalista ed i coniugi Romaniello-Saponara è stata organizzata dalla giornalista unitamente ad un uomo (la cui voce è presente nel primo minuto di registrazione ed a partire dal minuto 3.10.16), la cui voce è stata riconosciuta, dal consulente tecnico della Romaniello, con certezza, ovvero con elevatissima probabilità; la registrazione è avvenuta tramite un apparato portatile (verosimilmente fornito alla Giornalista dall’uomo, come da "istruzioni" operative dategli nel primo minuto di registrazione) mai consegnato all’ A. G.; la partecipazione alla fase organizzativa della registrazione del 16.7.2014, il particolare legame con la Giornalista, "il taglio" della parte iniziale e finale della registrazione nella "versione" pervenuta al Quotidiano del Sud (tale da escludere l’individuazione di altri soggetti diversi dagli indagati) -prosegue la Romaniello- inducono il sospetto che il latore della registrazione al Quotidiano del Sud possa dunque essere stato animato da finalità speculative o meramente ritorsive nei confronti del magistrato che ne aveva giudicato una frazione della vicenda personale; inoltre -riferisce la Romaniello- l’uomo prende parte alla pianificazione dell’incontro ed alla sua fono-registrazione ed è, con elevatissima probabilità, a conoscenza delle affermazioni della stessa Romaniello - per averne potuto ascoltare la registrazione se non addirittura per averne ricevuto copia - ben prima che, in data 30.4.2016, il Quotidiano del Sud dedichi alla vicenda un articolo di giornale. Il G.I.P -continua la Romaniello- ha qualificato espressamente come indebita la diffusione della registrazione. Quanto alla decisione del C.S.M. che ha riguardato la stessa Romaniello, riferisce la scrivente che il Procuratore Generale della Cassazione, in sede di udienza disciplinare, nel sottolineare il profilo professionale della stessa Romaniello, ha comunque prospettato l’esistenza di un “complotto mediatico, politico ed altro” (detta decisione, inoltre -afferma la scrivente- si basa anche su affermazioni contrarie al vero); peraltro, la minima sanzione applicata riguarda fatti non costituenti reato -prosegue la scrivente- che si collocano in uno scenario che la vedono vittima di un tentativo di delegittimazione, come emerge dai provvedimenti sopra riportati del G.I.P. di Catanzaro e da ulteriori decisioni di altra A.G.: vi è quindi stata una manipolazione della registrazione a suo danno che -conclude la Romaniello- ha impedito di poter comprendere il "piano mediatico" fin dal suo primo manifestarsi, in uno a denunce di "inesistenti trafugamenti".